
D.LGS. 81/08 - T. U. SULLA SICUREZZA
In data 30 luglio 2008, è stato approvata definitivamente la legge di conversione del
D. L. n. 97 del 3 giugno 2008, che dispone il differimento al 1° gennaio 2009
dell'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione e la redazione
del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori secondo le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008
(c.d. Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
Ne consegue che le imprese dovranno aggiornare entro il 31 dicembre 2008 il proprio
documento di valutazione dei rischi secondo le nuove disposizioni tra le quali in
particolare evidenziamo: la valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi
alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, l'apposizione di data
certa, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare
nonché dei ruoli aziendali che vi devono provvedere, l'individuazione delle mansioni
che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono
riconosciuta capacità professionale, esperienza, adeguata formazione ed
addestramento.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà inoltre rispettare le novità introdotte
negli altri titoli del Testo Unico successivi al primo.
Inoltre si segnala che il provvedimento di cui sopra ha confermato la proroga al 1°
gennaio 2009 dell'obbligo di denuncia all'INAIL ai fini statistici ed informativi degli
infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento (art. 18 co. 1 lett. r), nonché il divieto, da parte del medico competente,
ad effettuare le visite mediche in fase preassuntiva ( art. 41 co. 3 lett. a) .
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