
D.LGS. 106/2009 CORRETTIVO D.LGS. 81/08
Il 3 agosto 2009 é stato approvato il D.lgs. 106/2009 (con entrata in vigore 20 agosto 2009), correttivo al D.lgs. 81/08 denominato "Testo unico della sicurezza".
Il decreto ha apportato numerose novità tra cui:
SICUREZZA SUL LAVORO
- DATA CERTA
Il documento assume data certa anche se firmato da tutti gli attori della sicurezza ( firme del datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico competente).
- VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO
La valutazione del rischio è sospesa al 01/08/2010 in attesa delle linee guida che dovranno essere emesse dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
- CONTRATTI DI APPALTO E PRESTAZIONE D'OPERA
Non è più necessaria la predisposizione del DUVRI per i lavori ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari ( es. lavori in quota in condizioni critiche, lavori di smontaggio e montaggio di elementi prefabbricati pesanti, ecc...)
- ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Il ruolo di addetto può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro solo nell'ipotesi in cui il numero dei propri dipendenti non sia superiore a 5; diversamente (da 6 dipendenti in poi) tale ruolo dovrà essere obbligatoriamente ricoperto da un dipendente (uno o più tenendo sempre in considerazione la tipologia di attività, il numero di lavoratori, le dimensioni aziendali e quanto altro imposto)
- SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Se correttamente ed efficacemente attuato assolve all'obbligo di vigilanza del datore di lavoro.
- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Relativamente al settore dell'edilizia, oltre ai sistemi di qualificazione già previsti per gli altri settori, è istituita una sorta di patente a punti della sicurezza che in caso di azzeramento del punteggio per reiterate violazioni comporta l'impossibilità di svolgere lavori.
MEDICINA DEL LAVORO
- OBBLIGO DI VISITA MEDICA
Obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente delegato di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori.
- SORVEGLIANZA SANITARIA
A far data dal 20 agosto la sorveglianza comprende anche:
◦visita medica preventiva in fase preassuntiva
◦visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Da segnalare inoltre la possibilità per le visite preassuntive per il datore di lavoro di avvalersi sia del medico competente che dei dipartimenti di prevenzione dell'ASL.
- VERIFICA DEI CONTROLLI SU ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE
Revisione degli accertamenti delle tossicodipendenze entro e non oltre il 31/12/2009 questo al fine di snellire l'attuale procedura molto rigorosa, laboriosa e costosa per le aziende e dall'altra ad equiparare le due tipologie di controlli che ad oggi seguono iter totalmente differenti.
- COMUNICAZIONE DEI DATI SANITARI AGGREGATI AL SERVIZIO NAZIONALE E CARTELLE SANITARIE
Reintroduzione dell'obbligo ma con un nuovo format da definirsi anch'esso con apposito decreto entro e non oltre il 31/12/2009 dei dati aggregati relativi all'andamento della sorveglianza sanitaria e revisione dei contenuti della cartella sanitaria.
- GESTIONE CARTELLE SANITARIE
in caso di cessazione del lavoro da parte del lavoratore:
◦Il medico competente consegna la cartella sanitaria originale al datore di lavoro e in copia al lavoratore.
◦Il datore di lavoro conserva la cartella sanitaria per 10 anni (salvo esposizione a rischi particolari es. agenti cancerogeni...).
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