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ISTITUZIONE DEL SISTEMA SISTRI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è stato istituito il cosiddetto SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), la cui applicazione comporterà per la quasi totalità dei soggetti attualmente obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, all’emissione del formulario per il trasporto e alla comunicazione annuale tramite il MUD l’informatizzazione di tali adempimenti utilizzando software e supporti forniti dalla Pubblica Amministrazione (gli unici strumenti informatici utilizzabili sono quelli ufficiali e non sussistono, né potranno sussistere supporti alternativi acquisibili sul libero mercato).

Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (1), entrato in vigore il 14 gennaio 2010, prevede che l’operatività del SISTRI decorra dal 13 luglio 2010 e che fino a tale data restino totalmente invariati i vigenti obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico ed all’emissione dei formulari di trasporto dei rifiuti. Per quanto specificamente riguarda la comunicazione annuale MUD, che dovrà comunque essere effettuata entro il prossimo 30 aprile relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2009, parrebbe che la modulistica già utilizzata negli anni passati resterà invariata.

Nel frattempo, ai fini dell’operatività del SISTRI, che presuppone la messa a disposizione ed acquisizione da parte delle aziende di appositi strumenti informatici, i soggetti interessati, più sotto puntualmente specificati, debbono unicamente iscriversi al Sistema presentando apposita domanda on line (sito www.sistri.it), oppure inoltrandola a mezzo fax al numero 800 05 08 63, ovvero telefonicamente al numero verde 800 00 38 36.

I termini per provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione sono i seguenti:

a) 28 febbraio 2010 per:

- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti con più 50 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi.

b) dal 13 febbraio al 30 marzo 2010 per:

- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano fino a 50 dipendenti;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento fumi che occupano da 11 a 50 dipendenti.

A seguito dell’iscrizione effettuata dalle aziende, sarà poi cura del sistema camerale (Camere di Commercio e Sezioni territoriali dell’Albo gestori ambientali) avvisare i soggetti che hanno presentato domanda per il ritiro dei dispositivi informatici, che comunque andranno utilizzati solo a partire

- dal 13 luglio 2010 per i soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro il 28 febbraio

- e dal 12 agosto 2010 per i soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione dal 13 febbraio al 30 marzo.


NOTE

1) Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009» pubblicato nel suppl. ord. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 13/1/2010, n. 9.