Il CCNL edilizia, siglato l’anno scorso da ANCE, Legacoop, Confcooperative e AGCI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL e FILLEA-CGIL, ha introdotto una novità in relazione agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare il “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative” prevede l’obbligo di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro con cadenza triennale, invece dei 5 anni previsti dalla disciplina antinfortunistica, ossia dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Ma questa previsione del CCNL edilizia costituisce un obbligo sanzionabile? Ossia, il mancato rispetto di questa periodicità più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente è sanzionato?
CCNL E LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Ovviamente il CCNL edilizia, come qualsiasi altro contratto di lavoro, non può scavalcare una legge e, quindi, nemmeno il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Pertanto, in aziende nelle quali si applica il CCNL dell’edilizia, il mancato aggiornamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro i tre anni, non determina per il datore di lavoro inadempiente sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Quindi il mancato rispetto di quanto previsto dal CCNL edilizia in merito alla formazione dei lavoratori e al loro aggiornamento formativo triennale anziché quinquennale non è sanzionabile?
Sì, in quanto comporta una violazione di una previsione presente in un Contratto Collettivo Nazionale come previsto dall’art. 509 del Codice Penale, che prevede quanto segue:
“Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.
Pertanto, il datore di lavoro che non rispetta le previsioni del CCNL Edilizia in merito alla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ed in particolare all’obbligo di aggiornamento triennale, è punito con la sanzione amministrativa sopra indicata, compresa tra euro 103 a euro 516.
DA QUANDO SCATTA LA PERIODICITÀ TRIENNALE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI DEL SETTORE EDILE?