Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4, del D.Lgs. 81/08, l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è consentito esclusivamente agli operatori in possesso di una delle abilitazioni previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La formazione di base ha una durata variabile in funzione della tipologia e della complessità dell’attrezzatura utilizzata. Tale formazione deve essere aggiornata con periodicità quinquennale, mediante la frequenza di un corso di aggiornamento della durata di 4 ore.
Sono previste le seguenti tipologie di abilitazione:
-Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ore)
-Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi a braccio telescopico (12 ore)
-Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (16 ore)
-Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone (14 ore)

