Per rispondere a questa domanda è sufficiente questo dato: in Italia, fra il 2002 e il 2015, si sono registrati 48 infortuni gravi e 10 mortali in cui un Transpallet manuale è intervenuto nella dinamica infortunistica.
Il D. Lgs 81/08 non a caso prevede all’art. 37, comma 4.:
La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
E all’art. 73:
- Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
- Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- Alle situazioni anormali prevedibili.
- Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
- Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il fatto che tale attrezzatura non abbia un corso normato (argomenti e durata definita) come per altre attrezzature (Carrelli elevatori, PLE, Gru, etc.), non solleva il Datore di Lavoro dall’obbligo di formare il lavoratore.
Consigliamo quindi ai Datori di Lavoro, RSPP e Responsabili della sicurezza, di mettersi in contatto con il nostro ufficio formazione (peggio@salconsulting.it) per verificare lo stato di conformità della formazione e richiedere informazioni in merito.