Da venerdì 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il GREEN PASS sarà obbligatorio per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
GREEN PASS OBBLIGATORIO PER:
- lavoratori del comparto pubblico,
- lavoratori del comparto privato,
- liberi professionisti (lavoratori privati compresi gli autonomi e chi ha partita Iva, in questa lista quindi ricadono anche colf, badanti, baby-sitter),
- studi professionali: come quelli degli avvocati, degli agenti di commercio, degli architetti e così via (anche per i consulenti che entrano nelle aziende private),
- collaboratori familiari.
CHI CONTROLLA:
Il controllo spetta ai datori di lavoro: sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
SANZIONI:
- nel settore pubblico: i lavoratori che comunicano di non avere il green pass o di esserne privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro risultano assenti ingiustificati fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
- nel settore privato: i lavoratori che comunicano di non avere il green pass o di esserne privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro risultano assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Mentre per il Datore di Lavoro da 400 a 1500 euro.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Via libera ai PREZZI CALMIERATI PER I TAMPONI in farmacia fino al 31 dicembre 2021: il costo scende a 15 euro per i maggiorenni, 8 euro per i minorenni. Previsto il tampone gratuito per i soggetti “fragili” ed esentati dalla vaccinazione.
Fino al 15 ottobre 2021 resta in vigore il precedente Decreto legge 10 settembre n.122 – GU n.217 del 10 settembre 2021. inerente l’obbligo di Green Pass per l’intero ambito scolastico, l’ambito socio sanitario-assistenziale e per tutti i fornitori esterni che hanno accesso alle suddette strutture.