La circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, reca le modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19. In riferimento alla prossima scadenza del 15 ottobre (obbligo di presentazione del Green Pass per tutti i lavoratori), è utile aver chiare le caratteristiche del certificato medico che saranno tenuti a presentare i lavoratori valutati esenti dall’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 e, conseguentemente, dalla presentazione di Green Pass.
In attesa della digitalizzazione degli stessi, i certificati dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
“Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.”
Si ricorda che, ad oggi, i certificati in oggetto avranno valore fino al 30 novembre 2021.
Scarica la Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021